CP_12_Disposizioni comportamenti corretti per privacy e verifiche scritte

AL PERSONALE, AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE

CIRCOLARE PERMANENTE N. 12
 in materia di  Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 – GDPR) e gestione delle verifiche degli studenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE QUANTO SEGUE: 


Obiettivo della presente circolare è indicare le prassi corrette da mettere in atto nella gestione delle verifiche degli studenti, anche alla luce della recente entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), detto anche brevemente GDPR, da General Data Protection Regulation.
L’entrata in vigore del succitato Regolamento, se da una parte correttamente aumentato il livello di sensibilità e di consapevolezza sulle problematiche riguardanti la sicurezza e la protezione dei dati personali, dall’altra ha portato alla proliferazione di una serie di “leggende metropolitane” destituite di qualsiasi fondamento, e di comportamenti non corretti.
Un concetto da tenere presente è che il rischio connesso al trattamento dei dati (rischio di perdita, furto, accesso non consentito etc.) non può mai essere completamente eliminato, ed è quindi inevitabile il dover convivere con un certo livello di rischio. Quelle che vanno evitate sono le situazioni di grave e palese rischio di violazione dei dati, come ad esempio lasciare incustodito un PC, non salvare periodicamente i dati, oppure non custodire adeguatamente la documentazione relativa ad studenti con disabilità e salvare documenti contenenti dati personali e/o sensibili in piattaforma MICROSOFT TEAMS.
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Sono tuttavia completamente ingiustificati quei comportamenti che prevedono di non consegnare agli studenti, affinché ne prendano visione e possano vedere cosa e come hanno sbagliato, le verifiche effettuate in classe, con la motivazione che le verifiche potrebbero essere perse o danneggiate. Tale prassi è assolutamente inaccettabile e non deve per nessun motivo essere messa in atto: lo studente, anche per trasparenza, ha il diritto di visionare le verifiche corrette dal docente, e il docente ha il dovere di consegnare agli studenti le verifiche corrette.
Lo studente deve poter sapere che cosa e come ha sbagliato, e la mancata distribuzione delle verifiche comporterebbe una inaccettabile compromissione dell’efficacia dell’attività didattica.
Una seconda considerazione riguarda il GDPR stesso, che all’art. 32 (Sicurezza del trattamento),
richiede che i dati devono essere trattati in modo da assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. Orbene, il non consegnare le verifiche agli studenti, comporta di fatto il venir meno del requisito fondamentale della disponibilità del dato, anche e soprattutto ai soggetti che ne devono poter fruire, quindi la prassi di cui sopra, comporterebbe di fatto la violazione di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR, che è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro 10.000.000,00 (e per le aziende fino al 4% del fatturato totale globale annuo dell’esercizio precedente), e comporta l’obbligo per il trasgressore di dover risarcire il danno eventualmente causato dalla mancata disponibilità del dato.
Alla luce di quanto sopra esposto, si precisa che tutti i docenti hanno l’obbligo di consegnare le verifiche corrette agli studenti, affinché questi ne possano prendere visione.
Si prega tutto il Personale Docente di attenersi alle direttive sopra esposte.

Allegati

CP_12_Disposizioni comportamenti corretti per privacy e verifiche scritte. firmato.pdf