CP_16_Autorizzazione alle Attività extraistituzionali

Al personale docente

 

CIRCOLARE PERMANENTE N°16

                 In materia di autorizzazione all’esercizio di attività extraistituzionali

 

Il Dirigente ricorda quanto segue:

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di autorizzazioni e comunicazioni obbligatorie da parte del personale docente per lo svolgimento di attività extraistituzionali

 

LE ATTIVITÀ EXTRA-ISTITUZIONALI

Per attività extra-istituzionali si intendono le attività il cui esercizio non rientra tra i compiti e doveri di ufficio o che non sono ricollegate direttamente dalla legge o da altre fonti normative alla specifica qualifica, funzione o carica istituzionalmente ricoperta dai soggetti interessati.

Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 7, comma 6, stabilisce che “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.

L’art. 46 C.C.N.L. 4.8.1995, comma 9, prevede che “al personale [interessato] è consentito, previa motivata autorizzazione del capo di istituto, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto”. Inoltre, l’art. 27 C.C.N.L. 26.5.1999 evidenzia che “i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal competente capo d'istituto”.

Relativamente ai Dirigenti scolastici, l’art. 33 C.C.N.L. 4.8.1995 consente agli stessi di assumere incarichi di collaborazione in studi e ricerche conferiti da pubbliche amministrazioni ed incarichi retribuiti da parte di enti locali e di terzi nell’ambito di convenzioni aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzo di strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalità di istituto.

Si precisa che il problema dell’incompatibilità non è tanto legato al reddito, eccessivo o meno, prodotto nell’esercizio dell’attività extra-istituzionale, quanto alla regola di esclusività delle prestazioni intestate al dipendente nei confronti dell’amministrazione di appartenenza, ossia l’obbligo di dedicare la propria attività alla funzione.

Infatti, “non vale ad escludere la situazione d’incompatibilità di un pubblico dipendente, che eserciti un’attività imprenditoriale, il fatto che egli eserciti regolarmente il suo lavoro, in quanto la norma d’incompatibilità mira anche a salvaguardare le energie lavorative del dipendente stesso, ai fini di un miglior rendimento nei confronti della p.a. datrice di lavoro”.

 

LE ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALI INCOMPATIBILI

 

In base alla normativa vigente, al pubblico dipendente a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% dell’orario di servizio, risulta, assolutamente, precluso:

-  lo svolgimento di altre attività alle dipendenze di soggetti pubblici  o privati, ossia rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato;

-  l'esercizio di attività d’impresa, commerciale e professionale.  (Ai sensi dell’art. 2195 c.c. si definisce attività commerciale un’attività: industriale diretta alla produzione di beni o servizi; intermediaria nella circolazione dei beni; di trasporto per terra, aria, acqua; bancaria e assicurativa; ausiliaria delle attività precedenti). Nel termine "industria" va ricompresa anche l'attività artigianale esercitata in modo continuativo, professionale e lucrativo. E' consentito l'esercizio dell'impresa agricola qualora non avvenga a titolo principale o in qualità di coltivatore diretto;

-  l'assunzione di cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro, tranne società o enti la cui nomina è riservata allo Stato, previa autorizzazione del ministro competente e tranne le società cooperative.

L'amministrazione non può, comunque, conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da norme giuridiche.

Attività artigianale esercitata in maniera continuativa, professionale e lucrativa per la produzione di beni o la prestazione di servizi, restando irrilevante se l’impresa sia artigiana secondo la definizione dell’art. 2083 c.c. o rientri nella definizione dell’art. 2082 c.c., in quanto anche nell’impresa artigiana l’attività è organizzata ai fini della produzione.

La disciplina delle incompatibilità, tuttavia, non riguarda il personale in distacco o in aspettativa sindacale o per cariche elettive, quando le attività sono connesse all’esercizio del proprio mandato.

 

LE ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

 

E’ prevista la possibilità di svolgere incarichi conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.

L’espletamento di incarichi retribuiti da parte di un pubblico dipendente (ma, talvolta, anche gratuiti: infatti, la circolare n. 3/97 riporta che per le attività a titolo gratuito occorrerà valutare caso per caso la loro compatibilità con il rapporto di lavoro in essere per cui resta fermo l’obbligo di chiedere ugualmente la prescritta autorizzazione), ossia di qualsiasi attività extra-istituzionale diversa da quelle che non richiedono l’autorizzazione, di cui al punto successivo e, comunque, non rientrante tra quelle incompatibili in assoluto, è subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza che deve valutare la compatibilità con il rapporto di pubblico impiego.

L’autorizzazione deve essere chiesta direttamente dal dipendente o dal soggetto, pubblico o privato, che conferisce l’incarico, almeno 15 giorni prima dell’esercizio della nuova attività, anche se “vanno evitati appesantimenti della procedura di autorizzazione che possono condizionare quelle situazioni in cui l’attività da svolgere non è programmabile dall’interessato con congruo anticipo”. Ove l’amministrazione di appartenenza del dipendente non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accordata se l’incarico è conferito da una pubblica amministrazione e negata negli altri casi (silenzio-assenso. Tale passaggio contrasta per con le rilevazioni degli incarichi ai fini dell’anagrafe delle prestazioni, ove la data del rilascio dell’autorizzazione è richiesta quale dato obbligatorio).

Lo svolgimento di attività non consentite o senza autorizzazione del Dirigente scolastico è giusta causa di licenziamento.

Circa la durata, l’autorizzazione non può che durare per il periodo in cui gli impegni lavorativi istituzionali ed extra-istituzionali e, quindi, anche quelli orari, restano perfettamente immutati. Inoltre, secondo il T.A.R. Sicilia, “l’autorizzazione rilasciata dal capo d’istituto ad un docente di esercitare la professione è valida finché il docente presti servizio nello stesso istituto; pertanto legittimamente, in caso di trasferimento, il preside del nuovo istituto nega al docente stesso l’autorizzazione all’esercizio professionale, in relazione alle esigenze di servizio dell’istituto stesso”.

La competenza al rilascio dell’autorizzazione è intestata al Dirigente scolastico per i docenti ed al Direttore Generale relativamente agli stessi Dirigenti scolastici.

I criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono:

1. la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico: sono autorizzabili le attività, non comprese nei compiti e doveri di ufficio, esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità non diano luogo ad interferenze con l’impiego ovvero laddove non si rilevi la prevalenza della prestazione extraistituzionale;

2. l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi. A tal proposito si evidenzia come l’art. 53 c.7 II periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 così come novellato dalla L. n. 190/2012, stabilisca che “ai fini dell’autorizzazione, l’Amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”. In tale ottica possono essere anche posti dei limiti all’esercizio dell’attività autorizzata.

3. la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento in considerazione del fatto che alcuni incarichi, anche se occasionali, possono comportare un impegno particolarmente intenso ed assorbente;

4. l’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio e non interferire con l’attività istituzionale.

Sono, pertanto, compatibili e soggetti ad autorizzazione, ad esempio, le collaborazioni e gli incarichi di consulenza conferiti da altre amministrazioni pubbliche per i quali deve essere valutata la non interferenza con l’attività istituzionale: è il caso di commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, comitati di vigilanza, collaborazioni, attività di revisore in enti pubblici…

Inoltre, sono ritenute compatibili e soggette ad autorizzazione, a seconda del caso specifico, le seguenti attività extra-istituzionali: pittura, scultura, musica ed, in genere, attività libere di espressione di personalità artistica, letteraria, di pubblicista, articolista, giornalista, fotografo e grafico, investigatore privato, amministratore di condominio, notaio, guardia medica.

 

 

 

LE ATTIVITÀ COMPATIBILI E NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE MA A COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

 

Oltre alle attività che costituiscono direttamente esplicitazioni di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione (...), previa comunicazione al Dirigente Scolastico, è consentito lo svolgimento delle seguenti attività e i compensi derivanti da,:

1.      dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili. A questo proposito, va osservato che in base ai disposti del D.P.R. n.81/2023 rubricato “Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media”, il dipendente, in ogni caso, è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza o della P.A: in generale.

2.      dall’utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di opere d’ingegno e di invenzioni industriali;

3.      dalla partecipazione a convegni e seminari;

4.      da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

5.      da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando e fuori ruolo;

6.      da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita;

7.      bis da attività di formazione diretta ai dipendenti della P.A. nonché di docenza e di ricerca scientifica.

 

LA LIBERA PROFESSIONE

 

L’art. 508 del D. Lgs. 297/94 prevede espressamente al comma 15 che al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.

Ne deriva che le attività libero professionali possono essere svolte dal personale docente, anche a tempo pieno, purché non siano di pregiudizio alla funzione docente; siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio; siano esplicate previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

Naturalmente, le attività esercitate devono essere, effettivamente, riconducibili al concetto di libera professione. A tal proposito, il T.A.R. Sicilia ha precisato che “le libere professioni, cui fa riferimento l’art. 92, comma 6, D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, compatibili con la funzione docente, sono le libere professioni tradizionali (avvocato, medico, ingegnere, ecc.) che richiedono una notevole qualificazione culturale e professionale ed accrescono l’esperienza culturale del docente ed il suo prestigio; di conseguenza, restano escluse quelle altre attività che non presentino dette caratteristiche”. Va da sé che l’autorizzazione che il dipendente richiede, deve essere coerente con la disciplina insegnata.

 

Tuttavia, la libera professione deve essere esercitata nel rispetto di alcuni limiti: le amministrazioni pubbliche non possono conferire direttamente incarichi esterni di natura professionale a chi è dipendente anche di un’altra amministrazione e che eserciti una libera professione.

Nell’ambito dell’esercizio della libera professione di avvocato, va precisato che al fine di evitare situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, l’autorizzazione è concedibile solo ed esclusivamente qualora l’attività non sia esercitata nei confronti dell’amministrazione scolastica: l’esercizio della professione legale non può riguardare controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

 

CONCLUSIONI

 

La richiesta di autorizzazione deve contenere quali requisiti imprescindibili, l’indicazione dell’oggetto (non generico), la durata dell’incarico, l’ente conferente, il compenso previsto (o prevedibile), la sede di espletamento dell’incarico, le attività e le modalità attraverso le quali si esplica l’incarico. Si tratta di elementi fondamentali affinché il Dirigente Scolastico possa compiere le dovute valutazioni in ordine al rilascio dell’autorizzazione richiesta.

L’autorizzazione ha durata ANNUALE connessa a quella dell’anno scolastico: è evidente che detta prescrizione risponde alla necessità di verificare, anno per anno, la compatibilità delle attività extralavorative richieste con gli obblighi derivanti dall’attività scolastica.

L’autorizzazione concessa potrà in ogni momento essere revocata qualora si presentino delle situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità.

L’eventuale diniego dell’autorizzazione all’esercizio della libera professione deve essere motivato con l’indicazione dei motivi di pubblico interesse e delle circostanze soggettive ed oggettive che impediscano, nell’interesse della scuola, l’esercizio professionale.

Avverso il diniego dell’autorizzazione è ammesso ricorso al Direttore Generale dell’USR che decide in via definitiva.

In ogni caso, lo svolgimento di attività extraistituzionale in assenza della prescritta autorizzazione impedisce al dipendente la legittima percezione dei compensi (i quali, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 53 c. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, dovranno essere versati all’Amministrazione di appartenenza) ed è fonte per il dipendente stesso di responsabilità disciplinare.

 

  

                                                            Il Dirigente Scolastico

               Prof.ssa Tiziana Napolitano

                    Firmato digitalmente

                       ai sensi del d:Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate

 

Allegati

CP_16_ autorizzazioni e comunicazioni per attività extraistituzionali firmato.pdf